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Permessi retribuiti per disabili e loro familiari (ex art. 33 Legge 104/1992)

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Comunicati Stampa / Permessi retribuiti per disabili e loro familiari (ex art. 33 Legge 104/1992)
Comunicati Stampa - Permessi retribuiti per disabili e loro familiari (ex art. 33 Legge 104/1992)

14 Luglio 2014

Finalita’

Ai lavoratori disabili, ai loro genitori e familiari, la legge riconosce il diritto di fruire di permessi retribuiti che sono previsti dal Legislatore in presenza di condizioni di handicap grave, ovvero condizioni patologiche altamente invalidanti tali da ridurre l’autonomia personale e da rendere necessaria un’assistenza permanente, continuativa e globale.

Disciplina e destinatari

Il regime dei permessi varia a seconda che siano concessi direttamente alla persona in condizione di disabilità, ovvero ai genitori o familiari che debbano assicurargli assistenza.

1. Al lavoratore disabile è riconosciuto il diritto a 2 ore giornaliere (ex art. 33, comma 2 L. 104/1992) o, in alternativa, a 3 giorni mensili anche continuativi o frazionati (ex art. 33, comma 3 L. 104/1992). Il tipo di permesso (giorni o ore) può essere modificato da un mese all’altro previa modifica della domanda presentata all’atto della richiesta all’INPS e al datore di lavoro. La stessa variazione può essere ammessa anche nell’ambito di ciascun mese ove sopraggiungano esigenze improvvise e non prevedibili che devono essere documentate. Inoltre, quando il lavoratore si veda riconosciuta un’invalidità civile superiore al 50%, ha diritto ad un periodo di congedo retribuito per cure mediche connesse allo stato di invalidità di durata massima di 30 giorni (anche frazionati, art. 7, Dlgs. 119/2011).

2.Agli altri lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto a beneficiare di permessi retribuiti (2 ore giornaliere o 3 giorni mensili) a condizione che siano:
a.genitori naturali, adottivi o affidatari di persona in condizione di disabilità grave (i riposi di 2 ore giornaliere sono previsti in alternativa al prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 2 L. 104/1992 e pertanto quando sussistano le condizioni per il prolungamento);

b. legati al disabile da relazione di parentela o affinità entro il 2° grado (ovvero entro il 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità siano ultrasessantacinquenni oppure siano affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti, ex art. 33, comma 3 L. 104/1992)…Continua a leggere

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